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Tregua fiscale, arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla tregua fiscale 2023.
Irregolarità formali
Si considera irregolarità formale, quindi sanabile, il caso in cui l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) avvenga oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta.
Ravvedimento speciale
Si tratta di una misura che consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Sono coperte da questa misura anche le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del DPR n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate.
Possono beneficiare del ravvedimento speciale, ma fino al ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo medesimo (la mera richiesta documentale non costituisce un impedimento), le violazioni rilevabili in sede di controllo formale di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973. Le comunicazioni di irregolarità conseguenti al controllo formale, in quanto tali, non possono accedere ad alcuna delle sanatorie previste dalla “tregua fiscale”.
Definizione agevolata
Gli atti derivanti dai controlli formali non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, gli stessi atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.