Fisco: arrivano nuovi Isa, i benefici scattano a 8 punti


L’Agenzia delle Entrate ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dalla legge per i contribuenti soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità (Isa) per il periodo d’imposta 2018. Si tratta degli indici che sostituiscono gli studi di settore. Per i punteggi almeno pari a 8 scattano alcuni benefici tra cui l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia in materia di Iva per crediti a rimborso o in compensazione fino a 50mila euro, mentre nei confronti dei soggetti con punteggio superiore a 9 non si applica la disciplina delle società non operative.  Vengono stabiliti, oltre ai punteggi e ai relativi vantaggi premiali, anche le modalità di gestione delle deleghe di consultazione per gli intermediari, con riferimento ai dati che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti per l’applicazione degli Isa.
Gli Isa prevedono per il periodo d’imposta 2018 l’attribuzione di un grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente ed espresso in una scala che varia da 1 a 10. Per coloro che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 i vantaggi previsti sono i seguenti:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50mila euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50mila euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20mila euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2018;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50mila euro all’anno;
  • anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/72 per l’Iva.